logo della Repubblica italiana

COBAS ASSEMBLEA ON LINE MERCOLEDI’ 13 NOVEMBRE ORE 17,30

LO SAPETE CHE I DOCENTI CON CONTRATTI AL 30 GIUGNO HANNO DIRITTO AL PAGAMENTO DELLE FERIE NON GODUTE E AI RIPOSI COMPENSATIVI DELLE FESTIVITA’ SOPPRESSE?

Descrizione

Con sentenza n. 16715/2024, la Corte di cassazione ha stabilito che:
Nessuna collocazione in ferie d’ufficio: i docenti assunti fino al 30
giugno non possono essere collocati in ferie d’ufficio, ossia in
assenza di una loro esplicita richiesta, durante i periodi di
sospensione delle lezioni stabiliti dai calendari scolastici regionali.
Obblighi di informazione del DS: In nessun caso il docente a
termine potrebbe perdere il diritto all’indennità sostitutiva delle
ferie per il solo fatto di non avere chiesto la fruizione delle ferie nei
periodi di sospensione delle lezioni, se non dopo essere stato
invitato dal DS per iscritto a goderne, con espresso avviso – sempre
per iscritto – della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed
alla indennità sostitutiva.
Diritto all’indennità: Tutti i docenti con contratto fino al 30 giugno
hanno diritto all’indennità per le ferie non espressamente richieste
e quindi non godute durante i periodi di sospensione delle lezioni
stabiliti dai calendari scolastici regionali.

Allegati

ASSEMBLEA PRECARI

pdf - 144 kb